Vai al contenuto della pagina

Nuove indicazioni e prescrizioni a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 11/2020 del 25 marzo 2020 e del Decreto legge 24 marzo 2020

25/03/2020

Il Governo nazionale e il Presidente della Regione hanno emanato due nuovi provvedimenti contenenti indicazioni e prescrizioni per il contrasto della diffusione del corona virus COVID 19. Le disposizioni sono immediatamente esecutive e saranno efficaci fino al 3 aprile prossimo.
Si indicano di seguito le principali norme di interesse locale.
- Interdizione all'accesso a giardini e parchi pubblici o aperti al pubblico, siti nel territorio regionale. Per evitare assembramenti che possano determinare la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19, è disposta la chiusura e/o interdizione all'accesso di parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura.
- Sospensione o interruzione di attività commerciali. Nella giornata di domenica è vietata l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali. Fanno eccezione e restano aperte le farmacie e le parafarmacie. Sull’intero territorio regionale è sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante. Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Restano in vigore le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio.
- Limitazione della mobilità. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell’intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dalle disposizioni di cui al DPCM del 8 marzo 2020 e dal DPCM del 9 marzo 2020, concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale. È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
- Obbligo per i Comuni di sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio. I Comuni, qualora non ancora disposto, hanno l'obbligo di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio. I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020” e alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La sanificazione deve essere prioritariamente rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici. La Regione contribuirà alle spese di esecuzione del servizio attingendo alle risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall’art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (legge di stabilità 2020).

Consulta l'Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Sardegna

  • CONDIVIDI SU: