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Obbligo per i Comuni di provvedere alla disinfezione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio. Art. 6 dell'Ordinanza n. 11 del Presidente della Regione

31/03/2020

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 24.03.2020, i Comuni hanno l’obbligo, previsto dall’articolo 6 dell'Ordinanza, di procedere all’igienizzazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio.
In particolare l’igienizzazione delle strade dei propri centri abitati deve essere effettuata in conformità a:
- parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità - ISS del 18 marzo 2020 riguardo la disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2;
- Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente - SNPA relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
L’igienizzazione deve essere prioritariamente rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici.
I Comuni anticiperanno le spese relative all’igienizzazione per le quali la Regione contribuirà con le risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall’art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (legge di stabilità 2020).
Le modalità di rendicontazione saranno trasmesse con successiva comunicazione della Direzione Generale della protezione civile.

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