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Disciplina da applicare ai transiti di passeggeri da e per la Sardegna a mezzo aeromobile

07/04/2020

Il Decreto Ministeriale n. 117 del 14.03.2020, adottato dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute su proposta della Regione Sardegna, ha dettato delle condizioni restrittive particolari per la Regione, nel rispetto della garanzia dei servizi minimi essenziali prevista dal precedente Decreto Ministeriale n. 112 del 12.03.2020.

Il Decreto Ministeriale 117/2020 ha infatti disposto la sospensione dei servizi di trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna, e ha assicurato il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna esclusivamente presso l’aeroporto di Cagliari, e solo per improrogabili esigenze: “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (art. 1 del DPCM 08.03.2020).
Il transito è in ogni caso subordinato alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, rilasciata in presenza delle improrogabili esigenze sopra indicate (Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Sardegna).

Con l’entrata in vigore del DPCM 22.03.2020 non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, di cui all’art. 1 del DPCM 08.03.2020.

Allo stato attuale, in forza delle ordinanze n. 9 del 14.03.2020 e n.13 del 24.03.2020 del Presidente della Regione Sardegna, continua a essere assicurato il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna esclusivamente presso l’aeroporto di Cagliari, nel rispetto delle previsioni di cui ai D.M. 112 e 117 (la cui efficacia è stata prorogata dal D.M. 145 del 03.04.2020 fino al 13 aprile 2020) e del disposto di cui alla lettera b) art 1 del DPCM 22.03.2020 (la cui efficacia è prorogata al 13.04.2020 in forza del DPCM 01.04.2020) che consente gli spostamenti in comune diverso da quello in cui ci si trova esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Sulla base delle ordinanze n. 9 e 13 del Presidente della Regione, il transito continua a essere condizionato all’autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, rilasciata per le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, almeno sino al 13 aprile 2020 (proroga disposta con Ordinanza n. 15 del 03.04.2020), salvo proroghe e/o variazioni.

Il transito è di fatto soggetto a un duplice controllo in quanto viene verificata:
- la sussistenza delle “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” richieste dal DPCM 22.03.20 e autocertificate dal viaggiatore con l’apposito modulo rilasciato dal Ministero dell’Interno;
- l’autorizzazione al rientro in Sardegna rilasciata dal Presidente della Regione - a sua volta motivata ai sensi del DPCM 22.03.2020 - sulla base di una autodichiarazione che il viaggiatore compila telematicamente sul sito della RAS.

Rispetto ai voli privati (art. 4 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute n. 122 del 18 marzo 2020), anche gli atterraggi nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici occasionali possono essere consentiti sino al 13 aprile 2020 per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, salvo proroghe e/o variazioni, se autorizzate dal Presidente della Regione Sardegna.

L’ultimo riferimento è l’Ordinanza n. 3986 del 28.03.2020 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dei Trasporti in tema di ingresso di persone fisiche in Italia e adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

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